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RUE - Quadro Normativo

Art.75 Informazione, gestione, controllo dei procedimenti urbanistico-edilizi

1. Funzioni. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico-edilizi.
2. Sit e servizi telematici. Ai fini di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.
3. Sportello. Lo Sportello unico per l'edilizia, comunque denominato e articolato, esercita le funzioni attribuitegli dalla Lr 15/2013 art. 4; in particolare, le funzioni di informazione, gestione e controllo. Lo Sportello unico per l'edilizia si raccorda con lo Sportello unico per le attività produttive, per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del Dpr 160/2010 e smi.
4. Informazione. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica, riguardano:
- l'erogazione di informazioni sulla normativa urbanistico-edilizia e sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi; - l'erogazione di informazioni sulle procedure;
- la diffusione della modulistica utilizzata nel Comune di Bologna;
- l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti;
- la visione degli atti depositati e il rilascio di copie.
5. Gestione. La gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi si dispiega tra gli atti formali che ne segnano l'inizio (domanda di Pua, richiesta di permesso di costruire, deposito di Scia, ecc.) e la conclusione (approvazione di Pua, rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all'esercizio dei controlli previsti, ecc.). Il Comune predispone e promuove l'utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con le specifiche definite nelle Disposizioni tecnico- organizzative, di cui all'art. 81.
6. Vigilanza e controllo dell'attività edilizia. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune e dal presente Rue. Il dirigente espone periodicamente alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta. I controlli d'ufficio sono operati ai sensi dell’apposito Atto di coordinamento regionale anche attraverso sopralluoghi sul territorio svolti sia da parte del Comune nelle sue differenti articolazioni organizzative, sia da parte di enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Altri controlli sul territorio sono effettuati su istanza dei cittadini o su iniziativa degli uffici e degli agenti di polizia municipale o di altri enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanistiche, procedendo nei modi previsti dalla legge.
Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie.(Vedi)


Art.76 Partecipazione al procedimento

Principi. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Rue si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge 241/1990 e smi e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.


Art.77 Coinvolgimento degli abitanti

1. Coordinamento con il Psc. L'art. 40 del Quadro normativo del Psc definisce gli obiettivi, i soggetti da coinvolgere, le caratteristiche irrinunciabili dei percorsi partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane. Il Psc riconosce inoltre l'importanza di una completa e trasparente informazione e individua i responsabili dei principali strumenti (Sit, Urban center, Quartieri). Il Psc individua infine nei contenuti delle Schede di Situazione (art. 38 del Quadro normativo) lo spazio di confronto appropriato per la partecipazione attiva degli abitanti alle scelte di trasformazione urbana.
2. Comunicazione. La redazione di ogni Piano urbanistico attuativo – o progetto di trasformazione dello spazio pubblico – deve essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. I costi del progetto sono a carico del soggetto promotore dell'opera.
3. Percorsi di accompagnamento di Poc e Pua. Per interventi soggetti a Poc e/o Pua (progetti urbanistici per l'assetto urbano dei comparti, disegno urbano di comparti urbanistici, ecc.) è consigliata la promozione di percorsi partecipativi di approfondimento e verifica delle indicazioni normative contenute nelle Schede di Situazione cui gli interventi devono riferirsi. Tali percorsi, che devono essere di volta in volta progettati sulla base del contesto urbano, dei tempi, dei soggetti già attivi sul territorio, vanno intrapresi in una fase utile a portare contributi alla definizione dei piani stessi.
4. Progettazione partecipata di spazi pubblici e attrezzature. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centralità e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.
5. Struttura comunale competente. Il Comune costituisce o attribuisce a propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi.


Art. 78 Conferenza di servizi

Si rinvia alla Legge 241/1990 e smi (artt. 14 e seguenti) (Vedi) e al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (artt. 23 e 24).(Vedi)


Art. 79 Concorsi di urbanistica e architettura

1. Coordinamento tra processi partecipativi e concorsi. In esecuzione dei principi contenuti nell'art. 40 del Quadro normativo del Psc, l'Amministrazione comunale promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, capaci di coniugare le conoscenze acquisite mediante l'attivazione di processi partecipativi con la capacità progettuale dei professionisti. 2. Ricorso ai concorsi. Il Comune promuove le varie forme concorsuali, commisurandone modalità e caratteristiche in funzione delle esigenze di programmazione, delle risorse e dei tempi disponibili, con particolare riferimento alle attrezzature pubbliche e allo spazio pubblico; oltre a promuovere direttamente i concorsi, favorisce e sostiene, anche attraverso i propri canali di comunicazione, analoghe iniziative promosse da altri soggetti.


Art.80 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Compiti. Il Comune si avvale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo per la valutazione sotto il profilo morfologico ed estetico della qualità degli interventi di trasformazione del territorio, e del loro inserimento nel paesaggio urbano e rurale, coerentemente con quanto disposto dal presente Regolamento e dagli altri strumenti della pianificazione comunale. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio formula pareri, obbligatori e non vincolanti.
2. Parere obbligatorio. La Commissione si esprime su:
a) Piani urbanistici attuativi e relative varianti;
b) interventi soggetti a procedura di autorizzazione paesaggistica e accertamenti di compatibilità paesaggistica ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del Dlgs 42/2004;
c) interventi soggetti a Permesso di Costruire, a SCIA e a CILA su edifici di interesse storico-architettonico così come individuati dal Psc nella Tavola dei vincoli/1 layer: "edifici storici" e su edifici di interesse documentale così come individuati dal Rue nella carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio", con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza.
Qualora l’intervento edilizio sia soggetto al parere della CQAP per i punti b) e c) la valutazione deve essere resa congiuntamente.
2. bis. Riesame. Il procedimento di riesame si svolge ai sensi dell’art. 84bis del presente Rue.
3. Parere preventivo. Per interventi soggetti a parere obbligatorio di cui al comma 2 lettere a) e c), gli aventi titolo, con domanda da inoltrarsi su apposita modulistica, possono richiedere alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio parere preventivo su ipotesi di progetto; è possibile richiedere il parere anche nell'ambito dell'acquisizione preventiva di atti di assenso di cui all'art. 4 bis della Lr 15/2013.
L'espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti. La documentazione da allegare alla presentazione del parere preventivo è indicata nelle DTO di cui all’articolo 81. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o dello stesso progettista. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo espresso dalla Commissione agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per il successivo parere obbligatorio della Commissione, ove previsto. Nel caso in cui venga sottoposto alla valutazione preventiva della Commissione un progetto compiutamente formalizzato e questo ottenga parere preventivo positivo, la successiva richiesta di permesso di costruire, di deposito di Scia o di CILA – qualora gli elaborati non differiscano da quelli presentati in sede di parere preventivo – non dovrà tornare all'esame della Commissione. Il parere preventivo espresso conserva la propria validità per un anno.
4. Composizione e nomina. La Commissione è composta da componenti esterni all’amministrazione comunale. La Commissione, il suo Presidente e il supplente sono nominati dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco formulata a seguito della comparazione dei curricula di cui oltre. La Commissione è composta da un numero di componenti fino a cinque scelti, per curriculum e competenza, tra esperti qualificati in materia di urbanistica, architettura, restauro, beni culturali, tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le candidature sono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Partecipano ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il segretario della stessa nominato dal Direttore del Settore, i responsabili del procedimento o funzionari tecnici con il compito di illustrare gli oggetti all'ordine del giorno. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto da esaminare.
5. Durata. La Commissione resta in carica per due anni, rinnovabili. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 444/1994 e smi, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive.
6. Funzionamento. La Commissione si riunisce nella sede comunale. Le adunanze sono valide, in prima convocazione, a condizione che sia presente la maggioranza semplice dei componenti. Nell'esame degli oggetti all'ordine del giorno la Commissione si avvale della presentazione del responsabile del procedimento o di altro funzionario tecnico e dell'attività di segreteria garantita dall'Amministrazione comunale. Sugli oggetti all'ordine del giorno, esaminati secondo l'ordine di presentazione, la Commissione esprime:
- parere favorevole, con eventuali motivazioni;
- parere favorevole con prescrizioni non sostanziali;
- parere contrario, sempre motivato.
Sono validi i pareri approvati dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina l'esito della valutazione. Di norma la Commissione è chiamata ad esprimersi a seguito della conclusione dell'istruttoria formale effettuata dagli uffici comunali competenti e solo nel caso la stessa abbia avuto esito positivo. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame di progetti all'esecuzione dei quali siano a qualunque titolo interessati. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti. I verbali e i pareri della Commissione sono resi pubblici dalle strutture di Sportello di cui all'art. 75, comma 3, in forma elettronica visibile sul sito web del Comune. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità determinata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.
7. Documento di indirizzi. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza. Nell'esame dei progetti, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati. Al termine del mandato, la Commissione redige un rapporto sulla propria attività che è trasmesso alla Giunta comunale e alla commissione consiliare competente, nonché alla Commissione di nuovo insediamento, che dovrà valutare, in ragione dei contenuti specifici del rapporto, se e come aggiornare, modificare e integrare gli indirizzi contenuti nel proprio documento guida.


Art.81 Disposizioni tecnico-organizzative

La definizione di Disposizioni tecnico-organizzative, fatto salvo quanto disciplinato dagli atti di coordinamento regionale di cui all’art. 12 Lr 15/2013, relative alla documentazione essenziale, alla modulistica, alle modalità informative, al raccordo tra i Settori comunali, alle modalità per l'effettuazione dei controlli, ai modi e formati di presentazione di documenti, istanze e progetti, nonché ad ogni altro analogo aspetto di organizzazione e gestione, è di competenza dirigenziale e non costituisce pertanto contenuto del presente Regolamento. Le Disposizioni contengono, inoltre, i testi o i rinvii a provvedimenti di competenza di organi collegiali di rilievo per l'applicazione del Rue.


Art.82 Cartografia di riferimento

La Carta tecnica comunale (denominata di seguito Ctc) fornisce all'Amministrazione comunale una base dati territoriale efficace per garantire i caratteri di accuratezza geometrica e di coerenza topologica riservati dalla Lr 20/2000 alla carta geografica unica, di cui la cartografia di piano, comunque denominata, è componente essenziale. La Ctc è realizzata con metodo fotogrammetrico diretto alla scala 1:2000 per l'intero territorio comunale; è inquadrata nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga ed è stata convertita nel sistema in uso nell'Amministrazione UTM*ED50 (Ctr); costituisce sottosistema della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000, con inquadramento geometrico congruente ad essa (ai sensi dell'art. A-27 Capo A-VI della Lr 20/2000) e con orientamento, taglio e quadro d'unione dei fogli di mappa derivati dalla divisione in 25 parti di una sezione della Ctr in scala 1:10.000. Il Sistema informativo territoriale gestisce l'aggiornamento della Ctc avendo cura di preservare i caratteri originari di impianto (la restituzione aerofotogrammetrica) attraverso procedure finalizzate ad integrare, nella complessa struttura dei livelli cartografici e informativi del Sit, le molteplici trasformazioni prodotte dall'azione urbanistico-edilizia. Per le sue caratteristiche di coerenza con la Ctr e di garanzia di aggiornamento, la Ctc costituisce base di riferimento per l'Amministrazione, pertanto gli inquadramenti e le planimetrie generali alla scala 1:2000, costituenti elaborato obbligatorio nella presentazione di Pua o titoli edilizi, devono essere rappresentati su di essa, secondo le modalità e i formati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative.


Art.83 Sanzioni amministrative

1. Competenza. Il Comune applica le sanzioni amministrative (ripristinatorie, pecuniarie e cautelari) previste dalla disposizioni vigenti in materia paesaggistica, sismica ed urbanistico edilizia (Dlgs 42/2004 e smi; Lr 19/2008; Dpr 380/2001, Dlgs 192/2005; Lr 23/2004; Lr 15/2013 e loro s.m. e i.).
2. Sanzioni amministrative. I criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, Dpr 380/2001 e Lr 23/2004 e loro m. e i. sono determinati con provvedimenti consiliari.
3. Violazioni regolamentari. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Rue e dai suoi complementi è sanzionata con sanzione pecuniaria definita con apposito provvedimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della Lr 24 marzo 2004, n.6. (Vedi)
Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, riassumono i contenuti dei provvedimenti consiliari vigenti e i loro successivi adeguamenti.


Art.84 Autotutela dell’Amministrazione

Legge 241/1990. (Vedi)


Art. 84 bis – Richiesta di riesame

1. Procedimento per la richiesta di riesame. Il Sindaco, valutate l’ammissibilità della richiesta di cui all’articolo 27 della Lr 15/2013, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati, richiede allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell’avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’Art. 8 della legge 241/90 e s. m. e i.. A seguito della richiesta sindacale di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
c) l’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell’interesse dei soggetti privati interessati, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegittima o della sua parziale modifica. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute


Art.85 Formazione del Poc

1. Procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 42 del Psc, il Poc è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti, gli Ambiti di sostituzione e gli Ambiti da riqualificare dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in conformità alle scelte definite dal Psc. A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.
2. Perequazione e premi. L'Amministrazione comunale, in sede di bando per la formazione del Poc, può procedere alla individuazione delle aree interessate all'attivazione di procedure perequative, attribuendo loro, in via preliminare, i valori degli indici derivati dalla classe perequativa di cui all'art. 39, comma 2 del Psc. Il bando definisce l'entità delle quote premiali di edificabilità specificamente finalizzate a incentivare: il trasferimento dell'edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; la realizzazione di interventi di alta qualità ambientale, edilizia e architettonica; altri obiettivi individuati dell'Amministrazione.
3. Garanzie. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti.
4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000 tra Comune e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi.


Art.86 Validità ed efficacia del Poc

1. Validità. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Al termine quinquennale di validità del Poc, fissato a partire dalla data di entrata in vigore dello strumento, le aree e gli interventi in esso previste e non attuate perderanno automaticamente validità, senza necessità di ulteriori e specifici provvedimenti. Tra tali aree e interventi rientrano anche quelli per i quali il Poc conferisce diritti edificatori e appone vincoli preordinati all'esproprio. Successivamente alla decorrenza del termine di validità del Poc nelle aree non attuate si applica l'art. 8 della Lr 15/2013.
2. Attuazione. Si intende come attuazione degli interventi previsti nel Poc, in linea generale, la richiesta da parte del soggetto attuatore di un titolo abilitativo riferito all'intervento o a una sua parte nel caso di interventi diretti, e la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo nel caso di interventi assoggettati a tale obbligo. I Poc potranno precisare i termini e i contenuti delle modalità attuative in relazione a particolari previsioni. 


Art.87 Interventi soggetti a Pua

1. Pua e disciplina degli Ambiti. Sono soggetti a Pua gli interventi di modifica sostanziale, di tutela, recupero e valorizzazione del territorio disposti e disciplinati dal Poc, sulla base delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Psc. In particolare sono soggetti a Pua gli interventi programmati dal Poc nei seguenti Ambiti:
a) Ambiti per nuovi insediamenti;
b) Ambiti di sostituzione;
c) Ambiti da riqualificare.
Il Poc valuta le necessità di ricorrere al Pua per gli interventi programmati, in relazione a criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.
2. Poc con valore ed effetti di Pua. Il Poc può assumere, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del Pua al fine di programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità, anche in deroga ai normali limiti temporali del Poc. 


Art.88 Pua: Procedimento ed elementi costitutivi

Le Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 indicano nel dettaglio la procedura, la documentazione costituente i PUA, l'articolazione del procedimento di approvazione degli stessi, la disciplina di integrazione nei PUA della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), la disciplina di realizzazione delle opere a scomputo relative alle dotazioni e infrastrutture pubbliche connesse ai PUA, i contenuti della convenzione tipo urbanistica dei PUA.


Art.89 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)

Il procedimento della Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è disciplinato dall’art. 5 della Legge Regionale 20/2000 e s.m. e i. (Vedi)


Art.90 Perequazione urbanistica: criteri e metodi

1. Ambiti di applicazione della perequazione. Ai sensi dell'art. 39 del Quadro normativo del Psc, la perequazione urbanistica si applica agli Ambiti interessati da interventi di trasformazione urbanistica, ossia: Ambiti per nuovi insediamenti, Ambiti di sostituzione, Ambiti da riqualificare, aree esterne a tali Ambiti destinate alla realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche. I proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria riconosciuta dal Poc sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Si parla di perequazione fondiaria quando la contribuzione alle dotazioni territoriali avviene attraverso la cessione di suoli; qualora invece la contribuzione sotto forma di suoli sia integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure da servizi di manutenzione urbana, si parla di perequazione integrata.
2. Classificazione dei suoli. Il Poc in via ultimativa e il bando per la formazione del Poc in via preliminare provvedono a valutare lo stato di fatto e di diritto delle aree interessate dalla perequazione in esso inserite, individuando la sub-articolazione delle classi perequative individuate dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc. Tra le caratteristiche di fatto e di diritto, ovvero tra i criteri da utilizzare per definire la sub-articolazione delle classi di suoli, rientrano:
- la presenza e la quantità di fabbricati esistenti, il loro stato di conservazione e il loro uso;
- la localizzazione e l'andamento del mercato immobiliare, così come ricavato dal monitoraggio;
- l'accessibilità territoriale e la dotazione di servizi;
- la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali;
- la morfologia e la pericolosità idrogeologica;
- le condizioni ambientali riferite al microclima e all'inquinamento.
3. Attribuzione degli indici perequativi. Il Poc attribuisce gli indici perequativi a ciascuna sotto-classe di suoli, riconoscendo diritti edificatori alle aree soggette a perequazione. Tali diritti sono riferiti alla sola edificazione privata. I diritti edificatori delle aree soggette a perequazione sono stabiliti di volta in volta in sede di Poc; il Poc non può comunque modificare i valori del range degli indici perequativi stabiliti per le differenti classi di suoli dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc.
4. Comparti perequativi e loro attuazione. Ai fini dell'attuazione negli Ambiti di trasformazione soggetti a perequazione urbanistica, il Poc provvede a individuare i comparti edificatori. Il comparto edificatorio costituisce l'unità minima di intervento che comprende l'insieme delle aree di trasformazione, per le quali il Poc definisce le quantità da destinare alla edificazione e le quantità da cedere all'Amministrazione comunale. Il comparto può essere di tipo continuo, quando comprende aree adiacenti tra loro, oppure di tipo discontinuo, quando include aree localizzate in parti diverse della città, con soluzione di continuità spaziale. L'attuazione dei comparti di trasformazione avviene tramite inserimento nel Poc e quindi presentazione di Pua che li riguardi nella loro interezza. La quota minima di aree da cedere, le infrastrutture per l'urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, i servizi di manutenzione urbana da assicurare, le modalità di trasferimento dei diritti edificatori sono disciplinati nella convenzione stipulata a seguito dell'approvazione del Piano urbanistico attuativo.
5. Proposte di intervento e quote premiali di edificabilità. Ai fini della valutazione delle proposte di intervento in sede di procedure concorsuali per l'inserimento nel Poc, e per l'attribuzione delle quote premiali di edificabilità, i soggetti proponenti organizzeranno le proposte di intervento avendo cura di coordinare i diversi obiettivi espressi dal bando per la formazione del Poc attraverso un progetto che assicuri l'unitarietà del comparto (continuo o discontinuo), con particolare riferimento ai seguenti criteri:
a) l'individuazione di un comparto perequativo che includa aree di cessione maggiori o meglio rispondenti agli obiettivi indicati dal Poc in termini di localizzazione;
b) la realizzazione di una maggiore quantità o di specifiche tipologie di edilizia residenziale sociale (Ers) individuate negli obiettivi del Poc e l'impegno alla gestione degli alloggi stessi;
c) il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità edilizia individuati dalle schede tecniche di dettaglio relative al Contenimento dei consumi energetici invernali (E7.1), controllo dell'apporto energetico solare (E7.2), permeabilità dei suoli e microclima (E8.4), risparmio e riuso delle acque (E9.1), riutilizzo dei materiali inerti da costruzione e demolizione (E10.2), e di alti livelli di qualità con riferimento agli obiettivi per le aggregazioni di edifici di cui all'art. 55;
d) l'impegno a definire il disegno urbano dei comparti tramite procedure concorsuali di progettazione, di cui all'art. 79, comma 3 del presente regolamento. 


Art.91 Edificabilità complessiva del comparto

1. Componenti dell'edificabilità complessiva. Il Poc stabilisce i diritti edificatori complessivi dati dalla somma dell'indice perequativo (di cui all'art. 90), dell'indice pubblico e di eventuali quote di edificazione di carattere premiale. L'edificabilità complessiva di pertinenza di un comparto è pertanto determinata dalla somma di:
a) edificabilità derivante dall'indice perequativo: spettante ai proprietari delle aree da trasformare, determinato sulla base della classificazione del territorio di cui al precedente art. 89, destinato al libero mercato e, in parte, all'edilizia sociale di iniziativa privata. L'indice perequativo riguarda tutte le aree, sia quelle da acquisire da parte del Comune sia quelle riservate alla realizzazione degli interventi edilizi privati;
b) edificabilità derivante dall'indice pubblico (0,02 mq/mq di Su): spettante all'Amministrazione e destinato alla promozione di interventi di edilizia residenziale sociale pubblica. L'Amministrazione comunale valuta, in sede di Poc, la sua distribuzione tra i vari comparti e la sua destinazione, anche l'eventuale trasformazione in indice privato allo scopo di garantire le condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale dell'intervento;
c) edificabilità premiale: spettante agli attuatori dell'intervento e dipendente da contropartite pubbliche aggiuntive a carico degli attuatori stessi. Il Poc stabilisce gli obiettivi dell'edificabilità premiale in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc e li esplicita in relazione al bilancio tra capacità edificatoria massima dell'Ambito in cui il comparto ricade e attuazione delle dotazioni territoriali richieste e degli altri obiettivi pubblici fissati dalle Schede di Situazione. I diritti edificatori derivanti dagli indici perequativi comprendono le superfici edificate esistenti che non siano destinate a demolizione o a dotazione territoriale.
2. Capacità edificatoria e Poc. L'edificabilità complessiva di tutte le aree di un medesimo Ambito inserite nel Poc non può superare la capacità edificatoria teorica definita dalla Valsat del Psc per quel medesimo Ambito. L'edificabilità complessiva è oggetto di approfondimento in sede di Poc sulla base dei seguenti aspetti:
- sostenibilità ambientale e territoriale dei comparti, anche con riferimento alla possibile distribuzione della capacità edificatoria nell'intero Ambito;
- proposte derivate dal concorso pubblico per la formazione del Poc;
- presenza eventuale di vincoli di inedificabilità che possono comportare limitazioni significative all'utilizzo della Superficie territoriale dell'Ambito;
- obiettivi e priorità indicati nel Psc, per gli Ambiti interessati e per il territorio comunale nel suo insieme;
- stato di attuazione del Psc sia per la capacità edificatoria realizzata e in corso di realizzazione sia per la dotazione di aree e attrezzature pubbliche (residuo di dotazioni da acquisire).
3. Edilizia residenziale sociale. Ai fini dell'attuazione degli artt. 34 e 39 del Psc, per edilizia residenziale sociale (Ers) si intendono le forme di edilizia (pubblica e privata) necessarie a garantire un buon livello di integrazione sociale e una accessibilità economica all'alloggio che si posizioni su valori significativamente più bassi di quelli di mercato. Sono da privilegiare, in particolare, le forme di edilizia in locazione permanente e a lungo termine (oltre 25 anni) e quelle rivolte a specifiche categorie di persone (giovani coppie, anziani, studenti…) con controllo da parte del Comune dei canoni di locazione.


Art.92 Processo edilizio

1. Fasi. Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.
2. Norma generale di rinvio. La disciplina del presente Titolo 3 può subire modifiche e aggiornamenti in funzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia urbanistico - edilizia. Viene pertanto disposto, in linea con quanto previsto dall’art. 19 della Lr 24/2017, un rimando generalizzato alla disciplina recata in norme sovraordinate, qualora diverse dal presente regolamento, e ad eventuali specificazioni ed integrazioni contenute delle DTO di cui all’articolo 81.
3. Procedure e documentazione. Le procedure e la documentazione per la presentazione dei titoli abilitativi sono disciplinate da legge regionale e dagli Atti regionali di coordinamento tecnico.


Art.93 Titoli abilitativi

1. Caratteri generali. Tutti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio e degli immobili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 97, sono soggetti a titolo abilitativo. I titoli abilitativi sono: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la Procedura abilitativa semplificata (Pas) e il permesso di costruire (P. di C.).


Art.94 Interventi soggetti a Scia

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.95 Interventi soggetti a permesso di costruire

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.96 Interventi e titoli abilitativi in deroga

1. Deroghe. Per alcuni particolari interventi il titolo abilitativo può essere rilasciato/presentato in deroga agli strumenti urbanistici
a) nei casi previsti dall’articolo 14 del Dpr 380/01; (Vedi)
b) quando previsto da specifiche leggi (quali, ad esempio, la Legge 13/1989 e la Legge 122/1989); (Vedi)
c) per ragioni d'allineamento stradale (in deroga ai requisiti di distanza).
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, è approvata con deliberazione del Consiglio comunale per il punto a) e con provvedimento dirigenziale per i punti b) e c), previa istruttoria tecnica e acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni obbligatorie, nonché della valutazione da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio qualora dovuto.
Nel caso di interventi soggetti a Scia la deroga deve essere acquisita prima del deposito della stessa.
2. Parcheggi pertinenziali: condizioni di deroga. Con richiesta all'Amministrazione comunale da formularsi ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, nel territorio urbano è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati (PE) nel sottosuolo o al piano terra di edifici esistenti, anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, fatta salva la condizione di pertinenzialità delle autorimesse ad unità immobiliari principali aventi qualsiasi destinazione d'uso. La proprietà dei parcheggi privati di cui al comma 1, art. 9, della legge 122/1989 e s. m. e i., può essere trasferita purché con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. L'eventuale deroga deve concedersi a condizione che la realizzazione dei parcheggi non confligga con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del verde, dei beni storici e archeologici, del paesaggio, della sicurezza del traffico e della buona viabilità, della falda acquifera. A tale fine, apposita Conferenza dei servizi valuta le richieste sulla base dei criteri, indirizzi e requisiti di cui al successivo comma 3. Tale deroga non è richiedibile per la realizzazione di parcheggi (PE) di cui all'art. 115.
3. Parcheggi pertinenziali: criteri di valutazione.
3.1 Tutela dell'ambiente.Verifica del miglioramento ambientale costituito dalla realizzazione in oggetto (diminuita presenza di auto in sosta su strada e riduzione del traffico derivante dalla ricerca di parcheggio). Per quanto riguarda la valutazione d'impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, può essere presentata la documentazione semplificata di cui alla Scheda tecnica di dettaglio dE6.1 (dichiarazione del tecnico abilitato in sostituzione della DO.IM.A). L'individuazione di un'area definita "da acquisire" nella tavola del Psc "Strategie per la qualità - Attrezzature e spazi collettivi", non è di per sé ostativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, a condizione che l'area non sia inserita nel vigente Poc ai fini della sua acquisizione e/o attuazione.
3.2 Tutela del verde. Le eventuali alberature esistenti dovranno essere valutate in relazione al loro pregio e salvaguardate nei limiti del possibile. Le alberature di grande rilevanza dovranno comunque essere salvaguardate secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Per le aree sovrastanti i parcheggi, quando sistemate a verde, devono essere scelte essenze (latifoglie), arbusti e piante tappezzanti atti a esercitare una azione di captazione delle polveri e di regolazione delle quantità di ossigeno e di anidride carbonica attraverso il processo foto sintetico. Vanno inoltre evitate le estese superfici a prato (tappeto erboso) che richiedono una costosa e continua manutenzione. Per una buona consistenza del terreno vegetante va previsto uno strato non inferiore a 60 cm compresa la porzione drenante per le aree con cespugli e piante tappezzanti, mentre per le parti alberate devono essere predisposte aree di contenimento di maggiore profondità, sufficienti per uno sviluppo radicale armonico durante la crescita. Le zone verdi devono essere provviste di un impianto di irrigazione automatizzato o a bocchette.
3.3 Tutela dei beni storici e paesaggistici. In caso di edifici di interesse storico-architettonico e documentale l'inserimento dell'autorimessa deve tutelare gli elementi di particolare pregio anche tramite idonee soluzioni tecnologiche. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione di progetti interferenti con i giardini, gli orti e le corti storiche come individuati dalla carta "La Città storica. Ambiti e materiali" del Rue.
3.4 Tutela della sicurezza del traffico e della buona viabilità. La deroga non è concessa qualora la realizzazione, anche solo nella sua fase di cantiere, comporti gravi intralci al traffico veicolare, pedonale e alla buona viabilità. I lavori di scavo e costruzione devono comunque essere previsti e realizzati in modo da contenere al minimo gli inconvenienti.
3.5 Tutela della falda acquifera. La deroga deve comunque garantire una superficie permeabile pari al 20% del lotto ed è condizionata in ogni caso dalla piantumazione sul restante 80% di alberi di alto fusto e dalla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda ed è subordinata, in ogni caso, alla piantumazione di alberi di alto fusto sulla parte restante e alla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda. Requisiti di pertinenzialità.
Considerati i contenuti della pianificazione di Settore in rapporto con quelli del Psc, i requisiti di pertinenzialità sono ottemperati ai fini urbanistico-edilizi quando:
a) l'unità immobiliare principale è sita all'interno degli Ambiti storici, come definiti dal Psc, e l'autorimessa è sita nel territorio comunale;
b) l'unità immobiliare è sita all'esterno di Ambiti storici e l'autorimessa è sita all'esterno di Ambiti storici (non è ammissibile quindi il legame pertinenziale con autorimessa sita negli Ambiti storici);
c) il parcheggio pertinenziale è definito nel limite di 1 posto auto ogni 25 mq di superficie utile dell'unità immobiliare principale;
d) il parcheggio pertinenziale sia affittato a persona fisica residente o altro soggetto avente sede in unità immobiliare principale con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c) e ciò solo ed esclusivamente qualora siano decorsi sei mesi dalla data di fine lavori e non si sia potuta realizzare la cessione dell'autorimessa a soggetto proprietario di immobile principale. Il vincolo di pertinenzialità può risultare da:
- indicazione negli elaborati di progetto, individuando precisamente i singoli parcheggi e le unità immobiliari principali (abitazioni, uffici, ecc.) anche con gli estremi catastali;
- atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato con il quale il richiedente il titolo abilitativo si impegna a costituire entro il termine di fine lavori il rapporto di pertinenzialità nel rispetto dei criteri di applicazione dati dall'Amministrazione


Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 legge regionale 15/2013. Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

  • le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
  • le opere oggetto di ordinanza sindacale di eliminazione di inconvenienti igienici;
  • le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
  • le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
  • gli interventi per la demolizione delle sole opere abusive; qualora il ripristino non consista nella sola demolizione, bensì nella realizzazione di ulteriori opere edilizie, è necessario presentare il titolo abilitativo richiesto dalla normativa;
  • le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
  • le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2013;
  • le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 24/2017);
  • altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti di cui alla Lr 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Le opere sopradescritte non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori di somma urgenza, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori. In caso di interventi urgenti in zona di vincolo idrogeologico dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico, secondo i tempi e la procedura prevista dallo specifico Regolamento comunale. (Vedi) Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio. Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.


Art.98 Variazioni essenziali e relativo titolo abilitativo

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.99 Variazioni minori in corso d’opera e relativo titolo abilitativo

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)


Art.100 Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie. È altresì possibile procedere al deposito, di Comunicazione di inizio lavori (CIL) con le modalità previste dalle norme sovraordinate. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)
2. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi della normativa sovraordinata, anche le sanzioni amministrative in materia di edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 o tutelati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81
3. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Scia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare. Viene ammessa la possibilità di presentare un titolo unificato esclusivamente a fini di snellimento procedurale, pertanto eventuali opere abusive soggette a demolizione a seguito di ordinanza, seguono i tempi indicati nella stessa e non quelle del titolo abilitativo ordinario. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
5. Tolleranze costruttive. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
6. Sanzioni pecuniarie. Per le modalità di applicazione e calcolo della sanzione pecuniaria valgono le Disposizioni Tecnico Organizzative di cui all’art. 81.


Art.100bis Comunicazione di inizio lavori: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.101 Segnalazione certificata di inizio attività: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.102 Permesso di costruire: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Permesso di costruire convenzionato. Quando la normativa del POC preveda l'intervento edilizio con permesso di costruire convenzionato, lo stesso potrà essere rilasciato esclusivamente previa stipulazione della convenzione disciplinante la realizzazione delle dotazioni territoriali, le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento. In casi particolari, il Comune potrà valutare la possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione. Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno realizzarsi contestualmente con appositi titoli. 


Art.103 Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.(Vedi)


Art.104 Valutazione preventiva

Il proprietario o l’avente titolo alla presentazione della Scia o alla richiesta di permesso di costruire, può chiedere preliminarmente una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, presentando specifica domanda allo Sportello, di cui all’art. 75 comma 3 del Rue, secondo le modalità individuate nelle Disposizioni tecnico-organizzative in caso di:
a) progetti soggetti a intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione di intero edificio;
b) insediamento di un uso soggetto a verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 del Rue) per interventi di nuova costruzione, consistenti in opere di edificazione ex novo, e negli interventi di ristrutturazione di intero edificio che comportino variazione dell'uso precedentemente insediato.


Art.105 Controllo sulle opere soggette a Scia

Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)


Art.106 Impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Procedura. L'autorizzazione delle cabine di trasformazione primaria è soggetta a procedura ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s.m. e i., la loro costruzione è soggetta a permesso di costruire. La nuova costruzione delle cabine di trasformazione secondaria è soggetta a procedura di permesso di costruire ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s. m. e i. (Vedi) La nuova costruzione di cabine non soggette alla procedura di cui alla Lr 10/93 è attuata con deposito di Scia ai sensi della Lr 15/03.


Art.107 impianti di telefonia mobile e servizi assimilati

La realizzazione e riconfigurazione di impianti funzionali alla telefonia mobile è soggetta alla normativa specifica. Nel caso di richiesta di nuovo impianto in nuovo sito le opere sono soggette a Permesso di costruire nell’ambito del procedimento unico gestito dal Suap. (Vedi)
Per impianti esistenti, nel caso di riconfigurazione, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche di localizzazione urbanistico-edilizie, ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggistica.


Art.108 Impianti radiotelevisivi

Procedure. La materia, secondo quanto previsto dalla Lr 30/2000, è disciplinata dal Plert (Piano di Localizzazione delle Emittenti RadioTelevisive). Il progetto è finalizzato a comporre le diverse esigenze pubbliche e private, quali: contenimento del campo elettromagnetico, contenimento dell'impatto paesaggistico, soddisfacimento delle esigenze di servizio, con garanzia di pari diritti per tutti i soggetti esercenti. Il progetto per la realizzazione o riqualificazione del sito, condiviso da tutti i titolari di autorizzazione ministeriale alla trasmissione, deve prevedere: - la documentazione radioelettrica di cui alla Delibera regionale 1138/08 e smi; - la documentazione paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 e ai successivi decreti applicativi; - l'indicazione dei titoli di proprietà dei tralicci e degli impianti di collegamento, diffusione, a terra. Nel caso in cui siano vigenti ordinanze di riduzione a conformità, il progetto corrisponde a Piano di risanamento di cui all'art. 7 comma 2 della Lr 30/2000. L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire delle parti comuni alle diverse emittenti (tralicci, apparati a terra, allacciamenti, impianti di trasmissione del segnale, ecc.). Sono soggetti a permesso di costruire gli impianti di diffusione con dipoli; sono soggetti a Scia gli impianti di diffusione con pannelli radianti. Ai sensi dell’art. 2 ter della Lr 30/2000, introdotto dall’art. 16 della Lr 4/2007, gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della Lr 30/2000. (Vedi)


Art.109 Adempimenti ed esecuzione delle opere

1. Adempimenti prima dell'inizio dei lavori. La legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi obbligatori prima dell'inizio dei lavori. Tra questi, a titolo esemplificativo:
- l'approvazione delle opere insistenti su beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004);
- l'autorizzazione e comunicazione di opere insistenti in aree soggette a vincolo idrogeologico;
2. Adempimenti successivi all'acquisizione del titolo e tempi d'esecuzione. È fatto obbligo all'intestatario del titolo abilitativo (o committente) di nominare il direttore lavori e unitamente allo stesso dare comunicazione per iscritto, anche con gli standard informatici definiti dall'Amministrazione, la data di inizio e fine lavori, citando i dati del titolo abilitativo rilasciato o acquisito e il nominativo dell'assuntore dei lavori.
3. Deposito dei progetti degli impianti e dichiarazioni di conformità. Decreto ministeriale 37/2008. (Vedi)
4. Esecuzione delle opere e relativi termini. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. I termini per l'inizio e la fine dei lavori sono disciplinati dagli art. 16 della Lr 15/2013 e dell’art. 15 del Dpr 380/01. L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale
5. Controlli sulla esecuzione delle opere. Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)


Art. 110 Denuncia delle opere in cemento armato

Gli adempimenti sono disciplinati dagli artt. 65 e 67 del Dpr 380/01 e dagli artt. 15 e 19 della Lr 19/2008. (Vedi) (Vedi)


Art.111 Adempimenti in materia sismica

Procedure. Per gli adempimenti procedurali obbligatoriamente previsti per le costruzioni in zona sismica è fatto rinvio a quanto stabilito dal Dpr 380/2001, in particolare dall'art. 93 e seguenti. Dal 1 giugno 2010 trova piena applicazione il regime normativo disciplinato dalla Lr 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia pertanto integralmente alla procedura disciplinata dalla citata norma regionale e alle disposizioni contenute negli atti di indirizzo e delibere emanate dal legislatore regionale. (Vedi)   (Vedi)


Art.112 Disciplina di cantiere

Per le procedure si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.


Art.113 Scheda tecnica descrittiva

Abrogata dalla Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.114 Certificato di conformità edilizia e agibilità

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.115 Dotazioni per interventi diretti

1. Dotazione parcheggi pubblici e privati. In relazione agli usi da insediarsi e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU da garantirsi quali parti del sistema di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. All’art. 118 sono indicate le norme relative alla realizzazione in loco e alla cessione, ovvero alla conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU). Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f e A-24, comma 2, lettera h dell'Allegato della Lr 20/2000. In relazione agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione) ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, dovranno altresì garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi, in funzione delle specifiche attività che vi si svolgono (parcheggi al servizio degli edifici - PE).
Per gli usi commerciali valgono le disposizioni previste dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. come più avanti specificate. Le prescritte dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici (PE) sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area immediatamente prossima (lotti confinanti con quello d'intervento), purché appartenente alla medesima proprietà e permanentemente asservita.
Le dotazioni minime di parcheggi al servizio degli edifici (PE) e di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU) sono determinate come segue, in relazione agli usi da insediarsi (di cui all'art. 28 Classificazione degli usi):

  • 1a: PE = 50% Su e comunque non meno di un posto auto per unità immobiliare; PU = 10% Su;
  • 1b: PE da dimensionare in relazione al tipo di utenza; PU = 10% Su;
  • 2a, 2b: PE = 20% Su e comunque in quantità sufficiente da garantire lo svolgimento delle attività di sosta/carico/scarico dei mezzi pesanti esclusivamente all'interno del lotto; PU = 10% Su;
  • 2c: PE = 1 posto auto/200 mq Sf; PU = 1 posto auto/500 mq Sf;
  • 3a: PE = 50% Su; PU = 40% Su; - 3b: PE = 40% Su; PU = 40% Su;
  • 4a: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4b: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4c: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4d, 4e, 4g (limitatamente all’artigianato di servizio all’auto): PE = 35% Su; PU = 20% Su;
  • 5a: PE = 1 posto auto/2 posti letto (ricettività potenziale della struttura) i posti auto PE, pur garantendo comunque la quota minima di parcheggi pertinenziali prevista dall’art. 41 sexies della L 1150/1942 (1 mq ogni 10 mc), possono essere convertiti in posti bicicletta, considerando la corrispondenza 1 posto auto = 3 posti bici ; PU = 40% Su;
  • 5b: PE = 1 posto auto/2 utenti (ricettività potenziale della struttura) e comunque nel rispetto della normativa di settore; PU = 20% Sf; - 5c: PE = 60% Su; PU = 20% Su;
  • 6: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza di pubblico prevista); PU = 40% Su;
  • 7a, 7b, 7c: PE = 40% Su fatte salve specifiche normative di settore;
  • 8b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza potenziale della struttura).

2. Dotazione a verde pubblico. I soggetti attuatori delle trasformazioni con intervento diretto concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.
In relazione agli usi da insediarsi, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di verde pubblico così come di seguito specificate:
- servizi economici e amministrativi (3): 60% Su;
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4): 60% Su;
- servizi ricettivi e ristorativi (5): 60% Su per l'uso (5a), 80% Su per l'uso (5c);
- servizi ricreativi (6): 60% Su.
3. Ulteriori precisazioni. Per la valutazione del carico urbanistico di cui all’articolo 30 comma 1 della Lr 15/13 occorre tenere in considerazione la somma delle dotazioni a parcheggio PU e a verde pubblico di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo. e nel caso vi sia incremento del carico urbanistico deve essere reperita /monetizzata l'intera dotazione richiesta per il nuovo uso; nel caso di interventi di cambio d'uso con aumento del carico urbanistico riguardanti aree già soggette a strumenti urbanistici particolareggiati o attuativi approvati dopo l'entrata in vigore del PRG'85 (13 settembre 1989) deve essere reperita/monetizzata la differenza delle dotazioni territoriali dovute per il nuovo uso rispetto a quelle dell'uso previsto dal piano attuativo.
Per interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione di interi edifici esistenti il cui volume totale realizzato superi i 7.000 mc sono da garantirsi le dotazioni di cui al successivo articolo 116 lettera a); è ammessa la monetizzazione nei casi e nelle modalità descritte all'articolo 118.
4. Usi commerciali. Con riferimento al nuovo insediamento di usi (4a), (4b), (4c), (4d), o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi), dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale.
La riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali PE è possibile nei casi stabiliti dal punto 5.2.5 della sopracitata deliberazione. Nel territorio urbano strutturato, nel caso di nuovo insediamento di esercizio di vicinato (4d) in edificio esistente, anche a seguito di frazionamenti, non è mai richiesta la dotazione di PE.
In caso di uso (4c) l’eventuale esenzione della dotazione di PE è subordinata alla verifica delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del presente Regolamento con particolare riferimento all’impatto sul traffico.
5. Esenzioni. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi 1 e 2 gli interventi diversi da quelli sopra elencati e gli interventi da realizzare nelle Situazioni che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali; le Situazioni che soddisfano questa condizione sono rappresentate in apposito elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'articolo 81 del presente Regolamento. In luogo della cessione delle dotazioni PU e Verde Pubblico, è ammessa la monetizzazione delle aree nei casi e con le modalità di cui all'art. 118.


Art.116 Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

1. Obblighi. Le dotazioni territoriali da realizzare nelle aree soggette a Pua, per gli interventi diretti programmati nel Poc, o qualora tale piano assumesse, in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1 dell’art. 30 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del PUA, sono quantificate e individuate negli Schemi di Assetto del Poc o inserite nel quadro della programmazione comunale delle opere pubbliche e dei servizi pubblici e di interesse pubblico di cui all’art. 30 co. 2 lett. f) della Lr 20/2000, che costituisce parametro per la verifica di conformità urbanistica del progetto.
La realizzazione delle stesse è disciplinata dal Dlgs 50/2016 e smi qualora la procedura di affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici sia prevista nel medesimo decreto. Le condizioni per la loro cessione sono stabilite dalla convenzione urbanistica o da equivalente atto unilaterale d’obbligo. Nell'ambito di ogni intervento incluso nel Poc è fatto obbligo:

  1. di provvedere alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità minime (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:
    • per interventi afferenti gli usi abitativi di tipo urbano (1): 100 mq complessivi, di cui almeno 30 mq per parcheggi PU;
    • per i servizi economici e amministrativi (3), i servizi commerciali e l'artigianato di servizio (4), i servizi ricettivi e ristorativi (5), i servizi ricreativi (6): 100 mq complessivi, di cui almeno 40 mq per parcheggi PU;
    • per interventi afferenti gli usi industriali e artigianali (2): 15% della superficie territoriale interessata.
  2. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. A –23 della Lr 20/2000 ivi compresi i parcheggi pubblici previsti per ogni uso e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite.
  3. di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dalla Valsat del POC per garantire la sostenibilità degli interventi;
  4. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui agli artt. 119, 123 e seguenti del presente Regolamento;
  5. di mantenere la coerenza con gli esiti della relazione di sintesi elaborata dal percorso partecipativo del Laboratorio di cui all’art. 77 del presente Regolamento.
  6. di provvedere alla realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE) nelle quantità minime fissate al comma 1 dell'art. 115.


Art.117 Localizzazione delle dotazioni territoriali

1. Reperimento in interventi soggetti a Poc. Le dotazioni territoriali riguardanti la quota di parcheggio pubblico devono essere, di norma, individuate all'interno del comparto di intervento o contermine a esso. Le quote di dotazioni territoriali relative ad attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche dovute, dovranno essere reperite in aree individuate dal proponente, ma prioritariamente comprese tra quelle indicate nella tavola "Attrezzature e spazi collettivi" del Psc.
2. Reperimento in interventi non soggetti a Poc. Per interventi non assoggettati a Poc, qualora il reperimento delle dotazioni territoriali avvenga in Ambiti diversi da quello di intervento, la quantità di area ceduta sarà rapportata al valore di quella dovuta nella zona di intervento, valutata secondo le tariffe di monetizzazione di cui all'art. 118. Il reperimento delle dotazioni territoriali in comparti diversi da quello di intervento dovrà comunque essere concordato con il Comune.


Art.118 Monetizzazione delle dotazioni territoriali

1. Monetizzazione. In luogo della cessione delle aree di cui di cui all’art. 115, gli interventi di trasformazione contribuiscono alla formazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree nei seguenti casi:
a)qualora nella Situazione interessata dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nelle quantità minime previste dalla legge, come attestato dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Psc o del Poc, e il Poc valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti ovvero in quei casi non compresi nell’elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui al comma 4 dell’articolo 115;
b)qualora il Comune, attraverso il Poc, non abbia previsto la possibilità di reperire le aree per dotazioni territoriali al di fuori del comparto oggetto dell'intervento e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso;
c)nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie; a tal fine si considerano come esigue le aree da cedere in occasione di interventi diretti con Vte inferiore a 7000 mc consentiti in attuazione di norme del Rue. Per interventi oltre la soglia indicata occorre, preventivamente al deposito o acquisizione del titolo abilitativo, formulare una apposita istanza all’Amministrazione volta a definire l'opportunità di monetizzare o di realizzare le dotazioni dovute, secondo le modalità indicate nelle DTO di cui all’articolo 81 del presente Regolamento.
2. Valore. Il valore delle aree da monetizzare è determinato in base alle tariffe approvate con provvedimento del Consiglio Comunale. Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, contengono la disciplina di dettaglio per il calcolo del valore delle aree da monetizzare e per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.


Art.119 Contributo di costruzione

1. Caratteri e definizione. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Scia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti da normative sovraordinate.
2. Utilizzo del contributo di costruzione. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo di costruzione concorrono, di norma, alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali. Una quota parte del contributo di costruzione, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie.
3. Contributo di costruzione per interventi parziali. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (U1-U2-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell’intervento. Per le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 99, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell’intervento in variante. Per le variazioni essenziali di cui all’art. 98, il contributo di costruzione deve essere ri-determinato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all’intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.


Art.120 Costo di costruzione e quota del contributo relativo a esso

Determinazione del costo di costruzione. Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell’intervento considerato nella sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti qualora riguardino la stessa unità immobiliare. Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all’art. 81. Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.


Art.121 Oneri di urbanizzazione e quota del contributo relativa a essi

1. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. L'incidenza degli oneri è definita per mezzo di cinque tabelle parametriche, distinte in ragione degli usi (secondo la classificazione di cui all'art. 28):
Tabella A: usi abitativi di tipo urbano (1);
Tabella B: servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), pubblici esercizi(5c), servizi ricreativi (6), commercio all’ingrosso(2b) servizi sociali e di interesse generale (7);
Tabella C: usi industriali e artigianali (2);
Tabella D: servizi ricettivi (5);
Tabella E: usi rurali (8).
Le tariffe sono diversificate in relazione ai diversi Ambiti del territorio comunale, agli usi degli immobili, al tipo di intervento edilizio. Vista la densità edilizia media delle zone di espansione residenziale, si applica nell'intero territorio del Comune per la "voce" nuova costruzione di edilizia residenziale un unico valore, quale risulta dalle tabelle riportate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81. L'unità di misura della superficie al fine del calcolo degli oneri per i diversi usi è:
a) per usi abitativi di tipo urbano (1), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (5), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7): l'unità di superficie è la Su;
b) per usi industriali e artigianali (2), usi rurali svolti da soggetti non aventi titolo di agricoltore (8), funzioni alberghiere (5): l'unità di superficie è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. Dal calcolo della superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento e ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti a uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) per accoglienza in strutture all'aperto, attrezzature, attività di pubblico esercizio svolte all'aperto (5b), servizi ricreativi sportivi all'aperto (6): l'unità di superficie è il mq dell'area complessiva dell'insediamento individuata dalle opere di recinzione e di delimitazione.
2. Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione. Per gli interventi edilizi diretti per i quali è prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle vigenti, sono decurtate le quote afferenti alle voci "verde attrezzato" e "strade e spazi di sosta e di parcheggio".
3. Oneri di urbanizzazione primaria. Resta esclusa dagli oneri di urbanizzazione primaria (U1) la quota relativa al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l'insediamento. Questo collegamento dovrà essere eseguito a cura e spese dell'interessato in accordo con le aziende erogatrici dei servizi pubblici di somministrazione. Le tabelle di cui alle Disposizioni tecnico organizzative riportano pertanto anche l'importo di U1 depurato di tali spese. Tali oneri, riferiti alle opere per il sistema di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza. Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre a piano urbanistico attuativo implicano la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali stabilite dal Psc o dal Poc.
4. Oneri di urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative, sia nel caso di piano urbanistico attuativo sia nel caso di intervento diretto. In caso di intervento urbanistico attuativo è facoltà del Comune fare eseguire le opere per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come derivante dalle tabelle parametriche, secondo le modalità previste dal Dlgs 163/2006 e smi.
5. La realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, secondo quanto disposto dall’articolo 116, o in caso di interventi diretti, non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.


Art.122 Versamento del contributo di costruzione

Per le modalità si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.


Art.123 Esclusioni e riduzioni contributive

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art. 124 Contributi relativi a Permesso di costruire e Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)